Art.552 CP – Articolo 552 del Codice Penale Italiano Art. 552. Procurata impotenza alla procreazione. Chiunque compie, su persona dell’uno o dell’altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquantamila a duecentomila. Alla…