Articolo 544 quinquies del Codice Penale

Art.544 quinquies CP – Articolo 544 quinquies del Codice Penale Italiano Art. 544-quinquies. Divieto di combattimenti tra animali. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000…