Articolo 544 bis del Codice Penale

Art.544 bis CP – Articolo 544 bis del Codice Penale Italiano Art. 544-bis. Uccisione di animali. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni. (1) Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale: Articolo 540 Articolo 541 Articolo 542…