Articolo 535 del Codice Penale

Art.535 CP – Articolo 535 del Codice Penale Italiano [Art. 535. Tratta di donne e di minori. (1) Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne in stato di infermità o deficienza psichica, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la induce a recarvisi, ovvero s’intromette per agevolarne…