Articolo 527 del Codice Penale

Art.527 CP – Articolo 527 del Codice Penale Italiano Art. 527. Atti osceni. Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. (1) Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se…