Articolo 517 ter del Codice Penale

Art.517 ter CP – Articolo 517 ter del Codice Penale Italiano Art. 517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. (1) Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà…