Art.516 CP – Articolo 516 del Codice Penale Italiano Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032. Potrebbero interessarti anche i…