Articolo 515 del Codice Penale

Art.515 CP – Articolo 515 del Codice Penale Italiano Art. 515. Frode nell’esercizio del commercio. Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto…