Articolo 507 del Codice Penale

Art.507 CP – Articolo 507 del Codice Penale Italiano Art. 507. Boicottaggio. (1) Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie…