Articolo 494 del Codice Penale

Art.494 CP – Articolo 494 del Codice Penale Italiano Art. 494. Sostituzione di persona. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un…