Articolo 465 del Codice Penale

Art.465 CP – Articolo 465 del Codice Penale Italiano Art. 465. Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103…