Art.452 CP – Articolo 452 del Codice Penale Italiano Art. 452. Delitti colposi contro la salute pubblica. Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito: 1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;(1) 2)…