Articolo 426 del Codice Penale

Art.426 CP – Articolo 426 del Codice Penale Italiano Art. 426. Inondazione, frana o valanga. Chiunque cagiona un’inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale: Articolo 422 Articolo 423 Articolo 423 bis Articolo 424…