Articolo 419 del Codice Penale

Art.419 CP – Articolo 419 del Codice Penale Italiano Art. 419. Devastazione e saccheggio. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o…