Articolo 414 del Codice Penale

Art.414 CP – Articolo 414 del Codice Penale Italiano Art. 414. Istigazione a delinquere. Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione: 1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; 2) con la reclusione fino a un anno, ovvero…