Art.411 CP – Articolo 411 del Codice Penale Italiano Art. 411. Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere. Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso…