Articolo 389 del Codice Penale

Art.389 CP – Articolo 389 del Codice Penale Italiano Art. 389. Inosservanza di pene accessorie. Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli…