Articolo 378 del Codice Penale

Art.378 CP – Articolo 378 del Codice Penale Italiano Art. 378. Favoreggiamento personale. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte) o l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’autorità, comprese quelle svolte da organi…