Art.346 bis CP – Articolo 346 bis del Codice Penale Italiano Art. 346-bis. Traffico di influenze illecite. (1) (2) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o…