Articolo 345 del Codice Penale

Art.345 CP – Articolo 345 del Codice Penale Italiano Art. 345. Offesa all’autorità mediante danneggiamento di affissioni. Chiunque, per disprezzo verso l’autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illegibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell’autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro…