Art.329 CP – Articolo 329 del Codice Penale Italiano Art. 329. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. Il militare o l’agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall’autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con…