Articolo 303 del Codice Penale

Art.303 CP – Articolo 303 del Codice Penale Italiano [Art. 303. Pubblica istigazione e apologia. (1) Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell’articolo precedente è punito per il solo fatto dell’istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni. La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l’apologia…