Articolo 302 del Codice Penale

Art.302 CP – Articolo 302 del Codice Penale Italiano Art. 302. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, è punito, se…