Articolo 293 del Codice Penale

Art.293 CP – Articolo 293 del Codice Penale Italiano [Art. 293. Circostanza aggravante. (1) Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero.] (1) Articolo abrogato dall’art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85. Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:…