Articolo 289 bis del Codice Penale

Art.289 bis CP – Articolo 289 bis del Codice Penale Italiano Art. 289-bis. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza…