Articolo 270 quinquies 1 del Codice Penale

Art.270 quinquies 1 CP – Articolo 270 quinquies 1 del Codice Penale Italiano Art. 270-quinquies.1. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (1) Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o…