Articolo 268 del Codice Penale

Art.268 CP – Articolo 268 del Codice Penale Italiano Art. 268. Parificazione degli Stati alleati. Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano. Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del…