Articolo 257 del Codice Penale

Art.257 CP – Articolo 257 del Codice Penale Italiano Art. 257. Spionaggio politico o militare. Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato, o comunque, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Si…