Articolo 255 del Codice Penale

Art.255 CP – Articolo 255 del Codice Penale Italiano Art. 255. Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato. Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o…