Articolo 238 del Codice Penale

Art.238 CP – Articolo 238 del Codice Penale Italiano Art. 238. Inadempimento dell’obbligo di prestare cauzione. Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata. Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale: Articolo 233 Articolo 234 Articolo 235 Articolo 236…