Art.222 CP – Articolo 222 del Codice Penale Italiano Art. 222. Ricovero in un manicomio giudiziario. Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo , è sempre ordinato il ricovero dell’imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni;…