Articolo 148 del Codice Penale

Art.148 CP – Articolo 148 del Codice Penale Italiano Art. 148. Infermità psichica sopravvenuta al condannato. Se, prima dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l’esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l’infermità sia tale da impedire l’esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa…