Articolo 130 del Codice Penale

Art.130 CP – Articolo 130 del Codice Penale Italiano Art. 130. Istanza della persona offesa. Quando la punibilità del reato dipende dall’istanza della persona offesa, l’istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela. Potrebbero interessarti anche…