Articolo 87 del Codice Penale

Art.87 CP – Articolo 87 del Codice Penale Italiano Art. 87. Stato preordinato d’incapacità d’intendere o di volere. La disposizione della prima parte dell’articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d’incapacità d’intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa. Potrebbero interessarti anche i…