Art.720 CP – Articolo 720 del Codice Penale Italiano Art. 720. Partecipazione a giuochi d’azzardo. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza essere concorso nella contravvenzione preveduta dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco d’azzardo, è punito con l’arresto fino a sei mesi…