Articolo 715 del Codice Penale

Art.715 CP – Articolo 715 del Codice Penale Italiano [Art. 715. Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente. (1) Chiunque, fuori del caso preveduto dal primo capoverso dell’articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in custodia persone affette da alienazione mentale, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire…