Articolo 705 del Codice Penale

Art.705 CP – Articolo 705 del Codice Penale Italiano Art. 705. Commercio non autorizzato di cose preziose. Chiunque, senza la licenza dell’autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la…