Articolo 704 del Codice Penale

Art.704 CP – Articolo 704 del Codice Penale Italiano Art. 704. Armi. Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono: 1) quelle indicate nel numero 1 del capoverso dell’articolo 585; 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti. Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice…