Art.701 CP – Articolo 701 del Codice Penale Italiano Art. 701. Misura di sicurezza. Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata. Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale: Articolo 696 Articolo 697 Articolo 698 Articolo 699 Articolo 700 Articolo 702 Articolo 703 Articolo 704…