Art.675 CP – Articolo 675 del Codice Penale Italiano Art. 675. Collocamento pericoloso di cose. Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la…