Articolo 668 del Codice Penale

Art.668 CP – Articolo 668 del Codice Penale Italiano Art. 668. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all’Autorità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. (1) Alla stessa sanzione soggiace…