Articolo 665 del Codice Penale

Art.665 CP – Articolo 665 del Codice Penale Italiano Art. 665. Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati. (1) (…) (1) L’articolo che recitava: «Chiunque, senza licenza dell’autorità, o senza la preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone…