Art.660 CP – Articolo 660 del Codice Penale Italiano Art. 660. Molestia o disturbo alle persone. (1) Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda…