Articolo 653 del Codice Penale

Art.653 CP – Articolo 653 del Codice Penale Italiano Art. 653. Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati. Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l’arresto fino a un anno. Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale: Articolo 648 quater Articolo 649 Libro…