Art.643 CP – Articolo 643 del Codice Penale Italiano Art. 643. Circonvenzione di persone incapaci. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la…