Articolo 641 del Codice Penale

Art.641 CP – Articolo 641 del Codice Penale Italiano Art. 641. Insolvenza fraudolenta. Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516. L’adempimento dell’obbligazione…