Articolo 638 del Codice Penale

Art.638 CP – Articolo 638 del Codice Penale Italiano Art. 638. Uccisione o danneggiamento di animali altrui. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o…