Art.636 CP – Articolo 636 del Codice Penale Italiano Art. 636. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da euro 10 a euro 103. Se l’introduzione o l’abbandono di animali, anche non raccolti…