Articolo 635 quater del Codice Penale

Art.635 quater CP – Articolo 635 quater del Codice Penale Italiano Art. 635-quater (1) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte,…