Articolo 631 del Codice Penale

Art.631 CP – Articolo 631 del Codice Penale Italiano Art. 631. Usurpazione. Chiunque per appropriarsi, in tutto o in parte, dell’altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206. Potrebbero interessarti anche i…